STATUTO


STATUTO DEL SINDACATO NAZIONALE DEGLI AUTORI DRAMMATICI



ART. 1

II Sindacato Nazionale degli Autori Drammatici ha Sede in Roma.


ART.2

Gli scopi del Sindacato Nazionale sono i seguenti:

1° - Difendere gli interessi morali e materiali della Categoria;

2° - Mantenere rapporti di collaborazione con gli Enti e Uffici che presiedono allo spettacolo teatrale e radiotelevisivo in Italia e all'estero;

3° - Stabilire intese con altre categorie dello spettacolo per contribuire alla risoluzione dei problemi che riguardano l'attività teatrale e radiotelevisiva;

4° - Promuovere la maggiore diffusione della conoscenza dello Spettacolo Nazionale in Italia e all'estero, anche attraverso pubblicazioni proprie.


ART.3

Possono essere ammessi in qualità di Soci i cittadini italiani i quali:

a) Abbiano scritto almeno una commedia in tre atti o due tempi oppure due atti unici di cui vi sia stata rappresentazione da parte di una compagnia professionale in un teatro regolare e davanti a pubblico pagante.

Ai fini dell'ammissione sono considerate commedie anche le composizioni accompagnate da musiche purché la parte letteraria sia prevalente su quella musicale.

b) Siano autori di un testo drammatico originale della durata di almeno trenta minuti trasmesso dalla Rai per Radio o TV in rete nazionale.

c) Siano autori di almeno tre riduzioni drammatiche di opere letterarie rappresentate da compagnie primarie o trasmesse dalla Rai per radio o per -TV in rete nazionale.

Possono inoltre essere ammessi in qualità di iscritti in un elenco speciale:

1° Gli autori di almeno una commedia a spettacolo intero che abbia conseguito il primo premio in un concorso teatrale nazionale.

2° Gli autori di almeno due commedie rappresentate da compagnie non professionali davanti a pubblico pagante.

3° Gli studiosi del teatro di prosa che abbiano pubblicato saggi od articoli su riviste specializzate.

Sulle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto, l'interessato può rivolgersi all'Assemblea.


ART. 4

I Soci sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di un contributo annuale di associazione, della percentuale dell'1 % ( uno per cento)) sui diritti di autore percepiti attraverso la SIAE, la quale vi provvederà mediante ritenuta.

I Soci inadempienti potranno essere esclusi dal Sindacato con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa intimazione a mezzo di lettera raccomandata e decorsi trenta giorni da essa. Il Socio escluso potrà impugnare il provvedimento di esclusione dinanzi al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.


ART. 5

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.


ART. 6

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata una volta l'anno entro il primo quadrimestre.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo creda opportuno, o che un gruppo di Soci, non inferiore a 25, ne faccia domanda motivata; in tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata all'indirizzo di ogni Socio, almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza.

ART. 7

L'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione qualora siano presenti (di persona o per delega) due terzi dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida quando siano presenti (di persona o per delega) tre quarti dei soci.

Ogni socio non può avere più di 4 deleghe.


ART. 8

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate o per acclamazione, o per appello nominale, o a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta.


ART. 9

L'Assemblea Ordinaria è competente a:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci tra i Soci del Sindacato Nazionale;

b) approvare il programma di attività sociale;

c) approvare il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo.


L'Assemblea straordinaria è competente a:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

b) decidere sullo scioglimento del Sindacato Nazionale e sulle attribuzioni degli eventuali beni patrimoniali.


ART. 10

II Consiglio Direttivo è composto da 9 Membri e dura in carica 3 anni.

Esso elegge nel suo seno il Segretario Generale e il Vice Segretario, delibera su tutte le questioni riguardanti il programma di attività sociale approvato dall'Assemblea, compila il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo e svolge ogni altra attività intesa al raggiungimento degli scopi sociali.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata da almeno due terzi dei presenti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

I Consiglieri nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi. Alle riunioni partecipano anche i Sindaci.

E' in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare un Presidente Onorario.


ART. 11

II Segretario Generale rappresenta il Sindacato Nazionale in sede amministrativa e giudiziaria. In caso di assenza o di impedimento egli è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Segretario.


ART. 12

I Sindaci sono tre e durano in carica tre anni; hanno l'obbligo di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.


ART. 13

II Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri eletti ogni tre anni dall'Assemblea fra gli iscritti al Sindacato che non facciano parte del Consiglio Direttivo e non ricoprano altre cariche. I Probiviri nominano nel loro seno il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere su ogni controversia che possa insorgere tra i Soci del Sindacato e fra i Soci e Sindacato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.


ART. 14

Le entrate del Sindacato Nazionale sono costituite dalle quote degli iscritti e dalle entrate ordinarie e straordinarie.


ART. 15

L'eventuale scioglimento del Sindacato deve essere deliberato con la maggioranza obbligatoria di due terzi dei Soci specificatamente convocati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
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